Art. 95
Funzioni relative all’esecuzione delle istruzioni del GEFIA
In vigore dal 19 dic 2012
Funzioni relative all’esecuzione delle istruzioni del GEFIA
Per assicurare la conformità all’, paragrafo 9, lettera c), della direttiva 2011/61/UE, il depositario provvede almeno a:
a)
predisporre e attuare procedure adeguate per verificare se il FIA e il GEFIA osservino le disposizioni di legge e regolamentari applicabili e il regolamento e i documenti costitutivi del FIA. Il depositario controlla in particolare se il FIA rispetta le restrizioni all’investimento e i limiti della leva finanziaria fissati nella documentazione promozionale. Dette procedure sono proporzionate alla natura, scala e complessità del FIA;
b)
predisporre e attuare una procedura di attivazione di livelli successivi di intervento qualora il FIA abbia violato uno dei limiti o una delle restrizioni di cui alla lettera a).
Storico versioni
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