Art. 93
Funzioni relative alle sottoscrizioni e ai rimborsi
In vigore dal 19 dic 2012
Funzioni relative alle sottoscrizioni e ai rimborsi
Per assicurare la conformità all’, paragrafo 9, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, il depositario adempie gli obblighi seguenti:
1)
assicura che il FIA, il GEFIA o il soggetto designato abbiano predisposto, attuino e applichino una procedura adeguata e uniforme per:
i)
la riconciliazione tra gli ordini di sottoscrizione e i proventi da sottoscrizione e tra il numero di quote o azioni emesse e i proventi da sottoscrizioni ricevuti dal FIA;
ii)
la riconciliazione tra gli ordini di rimborso e i rimborsi pagati e tra il numero di quote o azioni annullate e i rimborsi pagati dal FIA;
iii)
la verifica periodica dell’adeguatezza della procedura di riconciliazione.
Ai fini dei punti i), ii) e iii), il depositario verifica in particolare, periodicamente, che il numero totale di quote o azioni nei conti del FIA corrisponda al numero totale di quote o azioni in essere nel registro del FIA;
2)
assicurare e verificare periodicamente che le procedure di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote o azioni del FIA siano conformi alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o ai documenti costitutivi del FIA, e appurare che esse siano effettivamente attuate;
3)
stabilire per le verifiche una frequenza in linea con la frequenza delle sottoscrizioni e dei rimborsi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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