Art. 93

Funzioni relative alle sottoscrizioni e ai rimborsi

In vigore dal 19 dic 2012
Funzioni relative alle sottoscrizioni e ai rimborsi Per assicurare la conformità all’, paragrafo 9, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, il depositario adempie gli obblighi seguenti: 1) assicura che il FIA, il GEFIA o il soggetto designato abbiano predisposto, attuino e applichino una procedura adeguata e uniforme per: i) la riconciliazione tra gli ordini di sottoscrizione e i proventi da sottoscrizione e tra il numero di quote o azioni emesse e i proventi da sottoscrizioni ricevuti dal FIA; ii) la riconciliazione tra gli ordini di rimborso e i rimborsi pagati e tra il numero di quote o azioni annullate e i rimborsi pagati dal FIA; iii) la verifica periodica dell’adeguatezza della procedura di riconciliazione. Ai fini dei punti i), ii) e iii), il depositario verifica in particolare, periodicamente, che il numero totale di quote o azioni nei conti del FIA corrisponda al numero totale di quote o azioni in essere nel registro del FIA; 2) assicurare e verificare periodicamente che le procedure di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote o azioni del FIA siano conformi alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o ai documenti costitutivi del FIA, e appurare che esse siano effettivamente attuate; 3) stabilire per le verifiche una frequenza in linea con la frequenza delle sottoscrizioni e dei rimborsi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:231:oj#art-93

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Funzioni relative alle sottoscrizioni e ai rimborsi (Art. 93 Regolamento (UE) 2013/231) — Testo vigente | Portale Normativo