Art. 91
Obblighi di informativa dell’intermediario principale
In vigore dal 19 dic 2012
Obblighi di informativa dell’intermediario principale
1. Laddove è nominato un intermediario principale, il GEFIA assicura che sia in vigore, a decorrere dalla data della nomina, un accordo che impone all’intermediario principale di mettere a disposizione del depositario, in particolare, una dichiarazione su supporto durevole contenente le informazioni seguenti:
a)
valore delle voci elencate nel paragrafo 3 ad ogni chiusura di giornata operativa;
b)
altri particolari necessari affinché il depositario del FIA possa disporre di informazioni attendibili e aggiornate circa il valore delle attività di cui ha delegato la custodia a norma dell’, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è messa a disposizione del depositario del FIA entro la chiusura della giornata operativa successiva a quella cui si riferisce.
3. Le voci di cui al paragrafo 1, lettera a), includono le seguenti:
a)
valore totale delle attività che l’intermediario principale detiene per il FIA, laddove le funzioni di custodia sono delegate a norma dell’, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE. Il valore di ciascuno dei seguenti elementi:
i)
prestiti in contante al FIA e interessi maturati;
ii)
titoli che il FIA deve riconsegnare in base a posizioni corte assunte per suo conto;
iii)
importi per regolamenti correnti che il FIA deve pagare in virtù di future;
iv)
proventi in contante derivanti da vendite allo scoperto detenuti dall’intermediario principale per posizioni corte assunte per conto del FIA;
v)
margini di tesoreria detenuti dall’intermediario principale per future aperti stipulati per conto del FIA. Tale obbligo si aggiunge a quelli imposti dagli ;
vi)
esposizioni alla chiusura ai prezzi di mercato per ciascuna operazione effettuata fuori dai mercati regolamentati per conto del FIA;
vii)
totale delle obbligazioni garantite del FIA nei confronti dell’intermediario principale;
viii)
tutte le altre attività relative al FIA;
b)
valore delle altre attività di cui all’, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2011/61/UE che l’intermediario principale detiene come garanzia reale per operazioni garantite realizzate in virtù di un accordo di intermediazione principale;
c)
valore delle attività per le quali l’intermediario principale ha esercitato il diritto di utilizzazione delle attività del FIA;
d)
elenco di tutti gli enti presso cui l’intermediario principale detiene o può detenere liquidità del FIA su un conto aperto a nome del FIA, o del GEFIA che opera per conto del FIA, a norma dell’, paragrafo 7 della direttiva 2011/61/UE.
Storico versioni
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