Art. 90

Funzioni di custodia con riguardo alla verifica della proprietà e alla registrazione

In vigore dal 19 dic 2012
Funzioni di custodia con riguardo alla verifica della proprietà e alla registrazione 1.   Il GEFIA trasmette al depositario, al momento dell’assunzione delle funzioni e successivamente su base continuativa, tutte le informazioni pertinenti di cui quest’ultimo necessita per assolvere gli obblighi a norma dell’, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2011/61/UE e assicurare che esso riceva tutte le informazioni pertinenti dai terzi. 2.   Al fine di assolvere gli obblighi di cui all’, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, il depositario deve almeno: a) avere accesso, senza indebito ritardo, a tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per esercitare le funzioni di verifica della proprietà e di registrazione, comprese le informazioni pertinenti che gli devono comunicare i terzi; b) disporre di informazioni sufficienti e attendibili che gli consentano di appurare che il FIA, o il GEFIA che opera per suo conto, ha il diritto di proprietà sulle attività in questione; c) conservare un registro delle attività per le quali ha appurato che il FIA, o il GEFIA che opera per suo conto, ha la proprietà. Per assolvere tale obbligo il depositario: i) registra, a nome del FIA, le attività per le quali ha appurato che il FIA, o il GEFIA che opera per conto del FIA, ha la proprietà, indicandone il rispettivo importo nozionale; ii) è in grado di produrre, in ogni momento, un inventario completo e aggiornato delle attività del FIA, indicandone il rispettivo importo nozionale. Ai fini del punto ii), il depositario assicura che vigano procedure atte a impedire l’attribuzione, la cessione, lo scambio o la consegna di attività registrate senza che esso, o il suo delegato, sia informato dell’operazione; il depositario ha inoltre accesso, senza indebito ritardo, alle prove documentali fornite dal pertinente terzo di ciascuna operazione. Il GEFIA assicura che il pertinente terzo fornisca al depositario, senza indebito ritardo, i certificati o le altre prove documentali in occasione di ogni vendita o acquisto di attività ovvero di operazioni sul capitale che determinino l’emissione di strumenti finanziari, e, comunque, almeno una volta l’anno. 3.   In ogni caso, il depositario assicura che il GEFIA predisponga e applichi procedure adeguate per appurare se le attività acquistate dal FIA che gestisce siano correttamente registrate a nome del FIA, o a nome del GEFIA che opera per conto del FIA, e per verificare la corrispondenza tra le posizioni riportate nei registri del GEFIA e le attività per le quali il depositario ha appurato che il FIA, o il GEFIA che opera per conto del FIA, ha la proprietà. Il GEFIA provvede a che il depositario riceva tutte le istruzioni e le pertinenti informazioni concernenti le attività del FIA in modo da poter procedere alla propria procedura di verifica o riconciliazione. 4.   Il depositario predispone e applica una procedura di attivazione di livelli successivi di intervento nelle situazioni in cui è riscontrata un’anomalia, provvedendo anche all’informazione del GEFIA e, se la situazione non può essere chiarita e/o sanata, delle autorità competenti. 5.   Il depositario adempie le funzioni di custodia di cui ai paragrafi da 1 a 4 considerando le attività sottostanti detenute dalle strutture finanziarie e/o giuridiche costituite dal FIA, o dal GEFIA che opera per conto del FIA, al fine di investire nelle attività sottostanti e controllate direttamente o indirettamente dal FIA o dal GEFIA che opera per conto del FIA. L’obbligo di cui al primo comma non si applica ai fondi di fondi o alle strutture master-feeder nei casi in cui i fondi sottostanti dispongono di un depositario che esercita le funzioni di verifica della proprietà e registrazione contabile per le loro attività.
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