Art. 68

Uso dei modelli per la valutazione delle attività

In vigore dal 19 dic 2012
Uso dei modelli per la valutazione delle attività 1.   In caso di uso di un modello per la valutazione delle attività del FIA, il modello e le sue caratteristiche principali sono spiegati e giustificati nelle politiche e procedure di valutazione. Le ragioni per la scelta del modello, i dati sottostanti, le ipotesi utilizzate nel modello e la motivazione del loro uso nonché i limiti della valutazione basata sul modello sono adeguatamente documentati. 2.   Le politiche e procedure di valutazione garantiscono che prima dell’uso il modello sia convalidato da una persona con conoscenze sufficienti che non abbia partecipato al processo di costruzione del modello stesso. Il processo di convalida è documentato adeguatamente. 3.   Il modello è soggetto alla previa approvazione dell’alta dirigenza del GEFIA. Quando il modello è utilizzato da un GEFIA che esegue direttamente la funzione di valutazione, l’approvazione dell’alta dirigenza lascia impregiudicato il diritto dell’autorità competente, a norma dell’, paragrafo 9, della direttiva 2011/61/UE di imporre che il modello sia verificato da un valutatore esterno o da un revisore.
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