Art. 67
Politiche e procedure di valutazione delle attività del FIA
In vigore dal 19 dic 2012
Politiche e procedure di valutazione delle attività del FIA
1. Il GEFIA istituisce, mantiene, attua e rivede, per ciascun FIA da esso gestito, politiche e procedure scritte che garantiscono un processo di valutazione solido, trasparente, completo e adeguatamente documentato. La politica e le procedure di valutazione riguardano tutti gli aspetti rilevanti del processo di valutazione, le procedure di valutazione e i controlli con riferimento al FIA interessato.
Fatti salvi gli obblighi previsti dal diritto nazionale, dal regolamento e dai documenti costitutivi del FIA, il GEFIA assicura che per i FIA da esso gestiti siano applicate metodologie di valutazione eque, appropriate e trasparenti. Le politiche di valutazione stabiliscono, e le procedure attuano, le metodologie di valutazione utilizzate per ciascun tipo di attività in cui il FIA può investire conformemente al diritto nazionale applicabile, al regolamento e ai documenti costitutivi del fondo. Il GEFIA non investe in un determinato tipo di attività per la prima volta a meno che non sia stata stabilita una metodologia o metodologie appropriate di valutazione per tale tipo specifico di attività.
Le politiche e procedure che stabiliscono le metodologie di valutazione includono gli input, i modelli e i criteri di selezione per le fonti dei prezzi e dei dati di mercato. Esse prevedono che i prezzi siano ottenuti da fonti indipendenti ogniqualvolta ciò sia possibile e appropriato. Il processo di selezione di una particolare metodologia include la valutazione delle metodologie rilevanti disponibili, tenuto conto della loro sensibilità ai cambiamenti delle variabili e del modo in cui strategie specifiche determinano il valore relativo delle attività del portafoglio.
2. Le politiche di valutazione stabiliscono gli obblighi, i ruoli e le responsabilità di tutte le parti coinvolte nel processo di valutazione, compresa l’alta dirigenza del GEFIA. Le procedure riflettono la struttura organizzativa indicata nelle politiche di valutazione.
Le politiche e procedure di valutazione hanno per oggetto quanto meno:
a)
la competenza e l’indipendenza del personale che esegue effettivamente la valutazione delle attività;
b)
le strategie di investimento specifiche del FIA e le attività in cui il FIA potrebbe investire;
c)
i controlli sulla selezione degli input, delle fonti e delle metodologie di valutazione;
d)
i canali di attivazione di livelli successivi di intervento per risolvere le differenze tra i valori delle attività;
e)
la valutazione di eventuali aggiustamenti relativi alla dimensione e alla liquidità delle posizioni o a cambiamenti delle condizioni di mercato, a seconda del caso;
f)
il momento appropriato per chiudere i libri contabili a fini di valutazione;
g)
la frequenza appropriata per la valutazione delle attività.
3. In caso di nomina di un valutatore esterno, le politiche e procedure di valutazione stabiliscono un processo per lo scambio di informazioni tra il GEFIA e il valutatore esterno per garantire che siano fornite tutte le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento della valutazione.
Le politiche e procedure di valutazione garantiscono che il GEFIA eserciti inizialmente e periodicamente la diligenza dovuta verso terzi nominati per svolgere servizi di valutazione.
4. Quando la valutazione è eseguita dal GEFIA stesso, le politiche includono la descrizione delle misure che garantiscono l’esecuzione funzionalmente indipendente della valutazione conformemente all’, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/61/UE. Tali garanzie includono misure miranti a impedire o a limitare l’esercizio da parte di qualsiasi persona di un’influenza indebita sul modo in cui un soggetto svolge le attività di valutazione.
Storico versioni
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