Art. 69

Applicazione uniforme delle politiche e procedure di valutazione

In vigore dal 19 dic 2012
Applicazione uniforme delle politiche e procedure di valutazione 1.   Il GEFIA garantisce che le politiche e procedure di valutazione e le metodologie di valutazione stabilite siano applicate in modo uniforme. 2.   Le politiche e procedure di valutazione e le metodologie stabilite sono applicate a tutte le attività del FIA tenendo conto della strategia di investimento, del tipo di attività e, se applicabile, dell’esistenza di diversi valutatori esterni. 3.   Quando non è richiesto alcun aggiornamento, le politiche e procedure sono applicate uniformemente nel tempo e le fonti e regole di valutazione restano coerenti nel tempo. 4.   Le procedure di valutazione e le metodologie di valutazione stabilite sono applicate in modo uniforme a tutti i FIA gestiti dallo stesso GEFIA, tenendo conto delle strategie di investimento, dei tipi di attività detenuti dai FIA e, se applicabile, dell’esistenza di diversi valutatori esterni.
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Applicazione uniforme delle politiche e procedure di valutazione (Art. 69 Regolamento (UE) 2013/231) — Testo vigente | Portale Normativo