Art. 66
Obblighi in materia di conservazione delle registrazioni
In vigore dal 19 dic 2012
Obblighi in materia di conservazione delle registrazioni
1. Il GEFIA garantisce che tutte le registrazioni previste agli siano conservate per un periodo di almeno cinque anni.
Tuttavia le autorità competenti possono imporre al GEFIA di conservare la totalità o talune delle suddette registrazioni per un periodo più lungo, tenuto conto della natura dell’attività o dell’operazione di portafoglio, se ciò è necessario per consentire alle autorità di esercitare la propria funzione di vigilanza a norma della direttiva 2011/61/UE.
2. In caso di scadenza dell’autorizzazione del GEFIA, le registrazioni sono conservate almeno fino alla fine del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1. Le autorità competenti possono imporre un periodo di conservazione più lungo.
Qualora il GEFIA trasferisca le sue responsabilità in relazione al FIA ad un altro GEFIA, garantisce che le registrazioni di cui al paragrafo 1 siano accessibili a tale GEFIA.
3. Le registrazioni sono conservate su un supporto che consenta di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate dalle autorità competenti e in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:
a)
le autorità competenti devono potervi accedere prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale dell’elaborazione di ciascuna operazione di portafoglio;
b)
deve essere possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;
c)
non deve essere possibile alcun altro tipo di manipolazione o alterazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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