Art. 20

[articolo 11, paragrafo 14, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012]

In vigore dal 19 dic 2012
[, paragrafo 14, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012] Informazioni sull’esenzione infragruppo da rendere pubbliche Le informazioni sull’esenzione infragruppo da rendere pubbliche precisano: a) le controparti delle operazioni che sono soggetti giuridici, compreso il rispettivo identificativo a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012; b) il rapporto tra le controparti; c) il fatto che si tratti di un’esenzione totale o parziale; d) l’importo nozionale aggregato dei contratti derivati OTC cui si applica l’esenzione infragruppo.
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[articolo 11, paragrafo 14, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012] (Art. 20 Regolamento (UE) 2013/149) — Testo vigente | Portale Normativo