Art. 19

[articolo 11, paragrafo 14, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012]

In vigore dal 19 dic 2012
[, paragrafo 14, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012] Notifica delle modalità dell’operazione infragruppo all’Aesfem 1.   L’autorità competente notifica all’Aesfem per iscritto le modalità delle operazioni infragruppo: a) entro un mese dal ricevimento della notifica, relativamente alla notifica ai sensi dell’, paragrafo 7 o 9, del regolamento (UE) n. 648/2012; b) entro un mese dalla trasmissione della decisione alla controparte, relativamente alla decisione dell’autorità competente ai sensi dell’, paragrafo 6, 8 o 10, del regolamento (UE) n. 648/2012. 2.   La notifica all’Aesfem specifica: a) le informazioni previste all’; b) il fatto che la decisione sia favorevole o sfavorevole; c) se la decisione è favorevole: i) una sintesi dei motivi per i quali le condizioni previste all’, paragrafo 6, 7, 8, 9 o 10, secondo i casi, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono ritenute soddisfatte; ii) il fatto che si tratti di un’esenzione totale o parziale, relativamente alla notifica di cui all’, paragrafo 6, 8 o 10, del regolamento (UE) n. 648/2012; d) se la decisione è sfavorevole: i) l’indicazione delle condizioni previste all’, paragrafo 6, 7, 8, 9 o 10, secondo i casi, del regolamento (UE) n. 648/2012 che non sono soddisfatte; ii) una sintesi dei motivi per i quali dette condizioni non sono ritenute soddisfatte.
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