Art. 19
[articolo 11, paragrafo 14, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012]
In vigore dal 19 dic 2012
[, paragrafo 14, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012]
Notifica delle modalità dell’operazione infragruppo all’Aesfem
1. L’autorità competente notifica all’Aesfem per iscritto le modalità delle operazioni infragruppo:
a)
entro un mese dal ricevimento della notifica, relativamente alla notifica ai sensi dell’, paragrafo 7 o 9, del regolamento (UE) n. 648/2012;
b)
entro un mese dalla trasmissione della decisione alla controparte, relativamente alla decisione dell’autorità competente ai sensi dell’, paragrafo 6, 8 o 10, del regolamento (UE) n. 648/2012.
2. La notifica all’Aesfem specifica:
a)
le informazioni previste all’;
b)
il fatto che la decisione sia favorevole o sfavorevole;
c)
se la decisione è favorevole:
i)
una sintesi dei motivi per i quali le condizioni previste all’, paragrafo 6, 7, 8, 9 o 10, secondo i casi, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono ritenute soddisfatte;
ii)
il fatto che si tratti di un’esenzione totale o parziale, relativamente alla notifica di cui all’, paragrafo 6, 8 o 10, del regolamento (UE) n. 648/2012;
d)
se la decisione è sfavorevole:
i)
l’indicazione delle condizioni previste all’, paragrafo 6, 7, 8, 9 o 10, secondo i casi, del regolamento (UE) n. 648/2012 che non sono soddisfatte;
ii)
una sintesi dei motivi per i quali dette condizioni non sono ritenute soddisfatte.
Storico versioni
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