Art. 11
[articolo 10, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012]
In vigore dal 19 dic 2012
[, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012]
Soglie di compensazione
I valori delle soglie di compensazione ai fini dell’obbligo di compensazione sono i seguenti:
a)
1 miliardo di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su crediti;
b)
1 miliardo di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su azioni;
c)
3 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su tassi d’interesse;
d)
3 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su tassi di cambio;
e)
3 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su materie prime e per altri contratti derivati OTC non contemplati alle lettere da a) a d).
Storico versioni
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