Art. 11 · [articolo 10, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Art. 11

[articolo 10, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012]

In vigore dal 19 dic 2012
[, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012] Soglie di compensazione I valori delle soglie di compensazione ai fini dell’obbligo di compensazione sono i seguenti: a) 1 miliardo di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su crediti; b) 1 miliardo di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su azioni; c) 3 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su tassi d’interesse; d) 3 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su tassi di cambio; e) 3 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su materie prime e per altri contratti derivati OTC non contemplati alle lettere da a) a d).
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