Art. 12

[articolo 11, paragrafo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012]

In vigore dal 19 dic 2012
[, paragrafo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012] Conferma tempestiva 1.   Il contratto derivato OTC concluso tra controparti finanziarie o controparti non finanziarie contemplate all’ del regolamento (UE) n. 648/2012 e non compensato mediante CCP è confermato, con mezzi elettronici ove disponibili, il più presto possibile e comunque: a) per i credit default swap e gli swap su tassi d’interesse conclusi fino al 28 febbraio 2014 compreso, entro la fine della seconda giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato OTC; b) per i credit default swap e gli swap su tassi d’interesse conclusi dopo il 28 febbraio 2014, entro la fine della giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato OTC; c) per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi fino al 31 agosto 2013 compreso, entro la fine della terza giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato; d) per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi dopo il 31 agosto 2013 fino al 31 agosto 2014 compreso, entro la fine della seconda giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato; e) per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi dopo il 31 agosto 2014, entro la fine della giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato. 2.   Il contratto derivato OTC concluso con una controparte non finanziaria non contemplata all’ del regolamento (UE) n. 648/2012 è confermato, con mezzi elettronici ove disponibili, il più presto possibile e comunque: a) per i credit default swap e gli swap su tassi d’interesse conclusi fino al 31 agosto 2013 compreso, entro la fine della quinta giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato OTC; b) per i credit default swap e gli swap su tassi d’interesse conclusi dopo il 31 agosto 2013 fino al 31 agosto 2014 compreso, entro la fine della terza giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato OTC; c) per i credit default swap e gli swap su tassi d’interesse conclusi dopo il 31 agosto 2014, entro la fine della seconda giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato OTC; d) per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi fino al 31 agosto 2013 compreso, entro la fine della settima giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato; e) per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi dopo il 31 agosto 2013 fino al 31 agosto 2014 compreso, entro la fine della quarta giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato; f) per gli swap su azioni, tassi di cambio e materie prime e per tutti gli altri derivati non contemplati alla lettera a) conclusi dopo il 31 agosto 2014, entro la fine della seconda giornata lavorativa successiva alla data di esecuzione del contratto derivato. 3.   Laddove l’operazione di cui al paragrafo 1 o 2 è conclusa dopo le ore 16:00, ora locale, ovvero con una controparte ubicata su un fuso orario diverso che non consente la conferma entro il termine stabilito, la conferma è effettuata il più presto possibile e comunque entro la giornata lavorativa successiva al pertinente termine fissato al paragrafo 1 o 2. 4.   Le controparti finanziarie predispongono la necessaria procedura per segnalare a cadenza mensile all’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 48 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) il numero di operazioni in derivati OTC di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono state confermate e che sono state in essere per più di cinque giorni lavorativi.
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