Art. 14

[articolo 11, paragrafo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012]

In vigore dal 19 dic 2012
[, paragrafo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012] Compressione del portafoglio La controparte finanziaria e la controparte non finanziaria che hanno in essere con una controparte 500 o più contratti derivati OTC non compensati a livello centrale predispongono procedure per vagliare periodicamente, almeno due volte l’anno, l’ipotesi di effettuare una compressione del portafoglio per ridurre il rischio di credito di controparte, e di procedervi. La controparte finanziaria e la controparte non finanziaria assicurano di poter spiegare in modo ragionevole e valido alla pertinente autorità competente i motivi che le hanno indotte a concludere che la compressione del portafoglio non fosse opportuna.
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[articolo 11, paragrafo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012] (Art. 14 Regolamento (UE) 2013/149) — Testo vigente | Portale Normativo