Art. 15
[articolo 11, paragrafo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012]
In vigore dal 19 dic 2012
[, paragrafo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012]
Risoluzione delle controversie
1. Alla conclusione del contratto derivato OTC, la controparte finanziaria e la controparte non finanziaria hanno già concordato procedure e processi dettagliati per:
a)
l’individuazione, la registrazione e il monitoraggio delle controversie relative al riconoscimento o alla valutazione del contratto e allo scambio di garanzie reali tra le parti. Dette procedure registrano perlomeno il tempo durante il quale la controversia è pendente, la controparte e l’importo contestato;
b)
la risoluzione tempestiva delle controversie, prevedendo un processo specifico per le controversie che non sono risolte entro cinque giorni lavorativi.
2. La controparte finanziaria segnala all’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 48 della direttiva 2004/39/CE le controversie relative al contratto derivato OTC, alla sua valutazione o allo scambio di garanzie reali che vertono su un importo o un valore superiore a 15 milioni di EUR e che sono pendenti per almeno 15 giorni lavorativi.
Storico versioni
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