Art. 16

[articolo 11, paragrafo 14, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012]

In vigore dal 19 dic 2012
[, paragrafo 14, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012] Condizioni di mercato che impediscono la valutazione a prezzi correnti di mercato 1.   Si ritiene che vigano condizioni di mercato che impediscono la valutazione del contratto derivato OTC a prezzi correnti di mercato in una delle due situazioni seguenti: a) quando il mercato è inattivo; b) laddove la gamma delle stime ragionevoli del fair value (valore equo) è ampia e le probabilità delle diverse stime non possono essere valutate ragionevolmente. 2.   Il mercato del contratto derivato OTC è considerato inattivo quando le quotazioni non sono disponibili facilmente e sistematicamente e le quotazioni disponibili non sono riconducibili a operazioni effettuate realmente e regolarmente sul mercato alle normali condizioni ivi vigenti.
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[articolo 11, paragrafo 14, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012] (Art. 16 Regolamento (UE) 2013/149) — Testo vigente | Portale Normativo