Art. 18

[articolo 11, paragrafo 14, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012]

In vigore dal 19 dic 2012
[, paragrafo 14, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012] Notifica delle modalità dell’operazione infragruppo all’autorità competente 1.   La domanda o la notifica all’autorità competente delle modalità delle operazioni infragruppo è effettuata per iscritto e specifica: a) le controparti delle operazioni che sono soggetti giuridici, compreso il rispettivo identificativo a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012; b) il rapporto societario tra le controparti; c) i particolari del rapporto contrattuale di base tra le parti; d) la categoria di operazione infragruppo di cui all’, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 648/2012; e) i particolari delle operazioni per cui la controparte chiede l’esenzione, ossia: i) categoria di attività dei contratti derivati OTC; ii) tipologia dei contratti derivati OTC; iii) tipologia dei sottostanti; iv) valute nozionali e di regolamento; v) fascia di durata del contratto; vi) tipologia di regolamento; vii) dimensione, volume e frequenza annui previsti dei contratti derivati OTC. 2.   Nell’ambito della domanda o della notifica all’autorità competente, la controparte comunica altresì le informazioni accessorie che comprovano il soddisfacimento delle condizioni previste all’, paragrafi da 6 a 10, del regolamento (UE) n. 648/2012. I documenti a corredo includono copie di procedure documentate di gestione del rischio, dati storici sulle operazioni e copia dei pertinenti contratti tra le parti e, su richiesta dell’autorità competente, anche un parere legale.
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[articolo 11, paragrafo 14, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012] (Art. 18 Regolamento (UE) 2013/149) — Testo vigente | Portale Normativo