Art. 3
Obblighi della CCP
In vigore dal 19 dic 2012
Obblighi della CCP
1. L’accordo di compensazione indiretto non è soggetto a pratiche commerciali della CCP che ne ostacolino la conclusione a condizioni commerciali ragionevoli. A richiesta del partecipante diretto, la CCP tiene libri e conti separati per consentire a ciascun cliente di distinguere, nei conti presso la CCP, le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei suoi clienti indiretti.
2. La CCP individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti da accordi di compensazione indiretti che possano influire sulla sua resilienza.
Storico versioni
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