Art. 3

Obblighi della CCP

In vigore dal 19 dic 2012
Obblighi della CCP 1.   L’accordo di compensazione indiretto non è soggetto a pratiche commerciali della CCP che ne ostacolino la conclusione a condizioni commerciali ragionevoli. A richiesta del partecipante diretto, la CCP tiene libri e conti separati per consentire a ciascun cliente di distinguere, nei conti presso la CCP, le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei suoi clienti indiretti. 2.   La CCP individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti da accordi di compensazione indiretti che possano influire sulla sua resilienza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:149:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obblighi della CCP (Art. 3 Regolamento (UE) 2013/149) — Testo vigente | Portale Normativo