Art. 3 · Obblighi della CCP

Art. 3

Obblighi della CCP

In vigore dal 19 dic 2012
Obblighi della CCP 1.   L’accordo di compensazione indiretto non è soggetto a pratiche commerciali della CCP che ne ostacolino la conclusione a condizioni commerciali ragionevoli. A richiesta del partecipante diretto, la CCP tiene libri e conti separati per consentire a ciascun cliente di distinguere, nei conti presso la CCP, le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei suoi clienti indiretti. 2.   La CCP individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti da accordi di compensazione indiretti che possano influire sulla sua resilienza.
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