Art. 1
Definizioni
In vigore dal 19 dic 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «cliente indiretto»: il cliente di un cliente di un partecipante diretto;
b) «accordo di compensazione indiretto»: l’insieme dei rapporti contrattuali tra la controparte centrale (CCP), il partecipante diretto, il cliente del partecipante diretto e il cliente indiretto che consente al cliente del partecipante diretto di offrire servizi di compensazione al cliente indiretto;
c) «conferma»: la documentazione che comprova l’accordo delle controparti su tutti i termini del contratto derivato over-the-counter (OTC).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2013:149:oj#art-1