Art. 9

Precisazione della nozione di frammentazione della liquidità

In vigore dal 19 dic 2012
Precisazione della nozione di frammentazione della liquidità 1.   Si ritiene che si verifichi frammentazione di liquidità quando i partecipanti alla sede di negoziazione non sono in grado di concludere un’operazione con uno o più partecipanti della medesima sede perché mancano accordi di compensazione accessibili a tutti i partecipanti. 2.   Non si ritiene che l’accesso di una CCP alla sede di negoziazione già servita da un’altra CCP vi determini frammentazione della liquidità se tutti i partecipanti alla sede di negoziazione, senza che i partecipanti diretti della CCP preesistente siano obbligati a aderire alla CCP che richiede l’accesso, sono in grado di usufruire, direttamente o indirettamente, della compensazione tramite una delle alternative seguenti: a) almeno una CCP in comune; b) accordi di compensazione predisposti dalle CCP. 3.   Gli accordi volti a soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), sono predisposti prima che la CCP richiedente inizi a fornire servizi di compensazione nella pertinente sede di negoziazione. 4.   L’accesso a una CCP comune di cui al paragrafo 2, lettera a), può essere realizzato tramite due o più partecipanti diretti o due o più clienti ovvero mediante accordi di compensazione indiretti. 5.   Gli accordi di compensazione di cui al paragrafo 2, lettera b), possono prevedere il trasferimento delle operazioni effettuate dai pertinenti partecipanti al mercato verso partecipanti diretti di altre CCP. Sebbene l’accesso di una CCP alla sede di negoziazione non debba richiedere interoperabilità, il requisito dell’accesso ad accordi comuni di compensazione può essere soddisfatto con un accordo d’interoperabilità concluso dalle pertinenti CCP e approvato dalle pertinenti autorità competenti.
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Precisazione della nozione di frammentazione della liquidità (Art. 9 Regolamento (UE) 2013/149) — Testo vigente | Portale Normativo