Art. 7
Criteri valutati dall’Aesfem
In vigore dal 19 dic 2012
Criteri valutati dall’Aesfem
1. Riguardo al grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi della categoria di contratti derivati OTC interessata, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) valuta:
a)
se i termini contrattuali della categoria di contratti derivati OTC interessata includono una documentazione giuridica comune, compresi accordi-quadro di compensazione, definizioni e termini e conferme standardizzati, che stabilisce specifiche contrattuali di uso comune tra le parti;
b)
se i processi operativi della categoria di contratti derivati OTC interessata subiscono un trattamento automatizzato nella fase post-negoziazione e sono esposti agli eventi del ciclo di vita secondo modalità comuni e in base a un calendario ampiamente concordato dalle parti.
2. Riguardo al volume e alla liquidità della categoria di contratti derivati OTC interessata, l’Aesfem valuta:
a)
se i margini o i requisiti finanziari della CCP sono proporzionati al rischio che l’obbligo di compensazione intende attenuare;
b)
la stabilità nel tempo delle dimensioni e della profondità del mercato per il prodotto in questione;
c)
la probabilità che la dispersione sul mercato si mantenga sufficiente in caso di inadempimento di un partecipante diretto;
d)
il numero e il valore delle operazioni.
3. Riguardo alla disponibilità di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi per la categoria di contratti derivati OTC interessata, l’Aesfem valuta se i partecipanti al mercato sono in grado di accedere, a condizioni commerciali ragionevoli, alle informazioni necessarie per determinare accuratamente i prezzi dei contratti compresi in tale categoria e se continueranno ad esserlo qualora essa fosse assoggettata all’obbligo di compensazione.
Storico versioni
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