Art. 7

Criteri valutati dall’Aesfem

In vigore dal 19 dic 2012
Criteri valutati dall’Aesfem 1.   Riguardo al grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi della categoria di contratti derivati OTC interessata, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) valuta: a) se i termini contrattuali della categoria di contratti derivati OTC interessata includono una documentazione giuridica comune, compresi accordi-quadro di compensazione, definizioni e termini e conferme standardizzati, che stabilisce specifiche contrattuali di uso comune tra le parti; b) se i processi operativi della categoria di contratti derivati OTC interessata subiscono un trattamento automatizzato nella fase post-negoziazione e sono esposti agli eventi del ciclo di vita secondo modalità comuni e in base a un calendario ampiamente concordato dalle parti. 2.   Riguardo al volume e alla liquidità della categoria di contratti derivati OTC interessata, l’Aesfem valuta: a) se i margini o i requisiti finanziari della CCP sono proporzionati al rischio che l’obbligo di compensazione intende attenuare; b) la stabilità nel tempo delle dimensioni e della profondità del mercato per il prodotto in questione; c) la probabilità che la dispersione sul mercato si mantenga sufficiente in caso di inadempimento di un partecipante diretto; d) il numero e il valore delle operazioni. 3.   Riguardo alla disponibilità di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi per la categoria di contratti derivati OTC interessata, l’Aesfem valuta se i partecipanti al mercato sono in grado di accedere, a condizioni commerciali ragionevoli, alle informazioni necessarie per determinare accuratamente i prezzi dei contratti compresi in tale categoria e se continueranno ad esserlo qualora essa fosse assoggettata all’obbligo di compensazione.
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Criteri valutati dall’Aesfem (Art. 7 Regolamento (UE) 2013/149) — Testo vigente | Portale Normativo