Art. 6
Informazioni da includere nella notifica
In vigore dal 19 dic 2012
Informazioni da includere nella notifica
1. La notifica ai fini dell’obbligo di compensazione riporta le seguenti informazioni:
a)
indicazione della categoria di contratti derivati OTC;
b)
indicazione dei contratti derivati OTC compresi nella categoria di contratti derivati OTC;
c)
le altre informazioni da includere nel registro pubblico a norma dell’;
d)
le altre caratteristiche che permettono di distinguere i contratti derivati OTC compresi nella categoria di contratti derivati OTC da quelli esclusi;
e)
prova del grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi relativamente alla pertinente categoria di contratti derivati OTC;
f)
informazioni sul volume della categoria di contratti derivati OTC;
g)
informazioni sulla liquidità della categoria di contratti derivati OTC;
h)
prova del fatto che i partecipanti al mercato dispongano di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi per la categoria di contratti derivati OTC;
i)
prova dell’impatto dell’obbligo di compensazione sulla disponibilità, per i partecipanti al mercato, di informazioni per la determinazione dei prezzi.
2. Ai fini della fissazione della data o delle date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione dell’eventuale applicazione graduale, e della determinazione delle categorie di controparti cui l’obbligo si applica, la notifica ai fini dell’obbligo di compensazione riporta:
a)
le informazioni utili per quantificare il previsto volume della categoria di contratti derivati OTC, qualora questa sia assoggettata all’obbligo di compensazione;
b)
la prova della capacità della CCP di gestire il previsto volume della categoria di contratti derivati OTC, qualora questa sia assoggettata all’obbligo di compensazione e di gestire il rischio derivante dalla compensazione della categoria di contratti derivati OTC interessata, anche tramite accordi di compensazione conclusi con clienti o clienti indiretti;
c)
il tipo e il numero di controparti attive sul mercato o prevedibilmente tali per la categoria di contratti derivati OTC, qualora questa sia assoggettata all’obbligo di compensazione;
d)
una breve descrizione dei diversi compiti da svolgere prima di avviare la compensazione con la CCP, con indicazione del tempo necessario per l’esecuzione di ciascuno;
e)
informazioni sulla gestione dei rischi e la capacità giuridica e operativa delle varie controparti attive nel mercato per la categoria di contratti derivati OTC eventualmente assoggettata all’obbligo di compensazione.
3. Le informazioni sul volume e sulla liquidità precisano, relativamente alla categoria di contratti derivati OTC e a ciascun contratto derivato in essa compreso, le pertinenti informazioni di mercato, inclusi i dati storici, i dati attuali e qualsiasi variazione prevista qualora la categoria di contratti derivati OTC sia assoggettata all’obbligo di compensazione, tra cui:
a)
numero di operazioni;
b)
volume complessivo;
c)
totale delle posizioni aperte;
d)
profondità degli ordini, compreso il numero medio di ordini e di richieste di quotazioni;
e)
ampiezza degli spread;
f)
misure di liquidità in situazione di tensione sui mercati;
g)
misure di liquidità per l’esecuzione delle procedure in caso di inadempimento.
4. Le informazioni sul grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi relativamente alla pertinente categoria di contratti derivati OTC, di cui al paragrafo 1, lettera e), riportano, per la categoria di contratti derivati OTC e per ciascun contratto derivato in essa compreso, l’indicazione del prezzo di riferimento giornaliero e del numero di giorni l’anno in cui il prezzo di riferimento è considerato attendibile, almeno sull’arco dei dodici mesi precedenti.
Storico versioni
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