Art. 6 · Informazioni da includere nella notifica

Art. 6

Informazioni da includere nella notifica

In vigore dal 19 dic 2012
Informazioni da includere nella notifica 1.   La notifica ai fini dell’obbligo di compensazione riporta le seguenti informazioni: a) indicazione della categoria di contratti derivati OTC; b) indicazione dei contratti derivati OTC compresi nella categoria di contratti derivati OTC; c) le altre informazioni da includere nel registro pubblico a norma dell’; d) le altre caratteristiche che permettono di distinguere i contratti derivati OTC compresi nella categoria di contratti derivati OTC da quelli esclusi; e) prova del grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi relativamente alla pertinente categoria di contratti derivati OTC; f) informazioni sul volume della categoria di contratti derivati OTC; g) informazioni sulla liquidità della categoria di contratti derivati OTC; h) prova del fatto che i partecipanti al mercato dispongano di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi per la categoria di contratti derivati OTC; i) prova dell’impatto dell’obbligo di compensazione sulla disponibilità, per i partecipanti al mercato, di informazioni per la determinazione dei prezzi. 2.   Ai fini della fissazione della data o delle date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione dell’eventuale applicazione graduale, e della determinazione delle categorie di controparti cui l’obbligo si applica, la notifica ai fini dell’obbligo di compensazione riporta: a) le informazioni utili per quantificare il previsto volume della categoria di contratti derivati OTC, qualora questa sia assoggettata all’obbligo di compensazione; b) la prova della capacità della CCP di gestire il previsto volume della categoria di contratti derivati OTC, qualora questa sia assoggettata all’obbligo di compensazione e di gestire il rischio derivante dalla compensazione della categoria di contratti derivati OTC interessata, anche tramite accordi di compensazione conclusi con clienti o clienti indiretti; c) il tipo e il numero di controparti attive sul mercato o prevedibilmente tali per la categoria di contratti derivati OTC, qualora questa sia assoggettata all’obbligo di compensazione; d) una breve descrizione dei diversi compiti da svolgere prima di avviare la compensazione con la CCP, con indicazione del tempo necessario per l’esecuzione di ciascuno; e) informazioni sulla gestione dei rischi e la capacità giuridica e operativa delle varie controparti attive nel mercato per la categoria di contratti derivati OTC eventualmente assoggettata all’obbligo di compensazione. 3.   Le informazioni sul volume e sulla liquidità precisano, relativamente alla categoria di contratti derivati OTC e a ciascun contratto derivato in essa compreso, le pertinenti informazioni di mercato, inclusi i dati storici, i dati attuali e qualsiasi variazione prevista qualora la categoria di contratti derivati OTC sia assoggettata all’obbligo di compensazione, tra cui: a) numero di operazioni; b) volume complessivo; c) totale delle posizioni aperte; d) profondità degli ordini, compreso il numero medio di ordini e di richieste di quotazioni; e) ampiezza degli spread; f) misure di liquidità in situazione di tensione sui mercati; g) misure di liquidità per l’esecuzione delle procedure in caso di inadempimento. 4.   Le informazioni sul grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi relativamente alla pertinente categoria di contratti derivati OTC, di cui al paragrafo 1, lettera e), riportano, per la categoria di contratti derivati OTC e per ciascun contratto derivato in essa compreso, l’indicazione del prezzo di riferimento giornaliero e del numero di giorni l’anno in cui il prezzo di riferimento è considerato attendibile, almeno sull’arco dei dodici mesi precedenti.
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