Art. 20
[articolo 11, paragrafo 14, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012]
In vigore dal 19 dic 2012
[, paragrafo 14, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012]
Informazioni sull’esenzione infragruppo da rendere pubbliche
Le informazioni sull’esenzione infragruppo da rendere pubbliche precisano:
a)
le controparti delle operazioni che sono soggetti giuridici, compreso il rispettivo identificativo a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012;
b)
il rapporto tra le controparti;
c)
il fatto che si tratti di un’esenzione totale o parziale;
d)
l’importo nozionale aggregato dei contratti derivati OTC cui si applica l’esenzione infragruppo.
Storico versioni
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