Art. 4
In vigore dal 17 dic 2012
Il regolamento (CE) n. 748/2008 è così modificato:
1)
all’articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Entro il diciassettesimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese di origine.
3. I titoli di importazione sono rilasciati tra il 25o giorno e la fine del mese in cui sono state presentate le domande.”
2)
L’articolo 9 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri notificano alla Commissione:
a)
entro il 10 agosto, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel mese precedente, relativi ai quantitativi di cui all’, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento;
b)
entro il 31 agosto successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale, relativi ai quantitativi di cui all’, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento;
c)
entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006.”
b)
Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Le notifiche relative ai quantitativi di cui all’, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*6).
(*6)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”
"
(3)
Gli allegati IV, V e VI sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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