Art. 3

In vigore dal 17 dic 2012
Il regolamento (CE) n. 382/2008 è così modificato: 1) L’ è sostituito dal seguente: “ 1.   Entro il decimo giorno di ogni mese gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di prodotti, in chilogrammi di peso prodotto o in numero di capi, suddivisi per paese d’origine, per i quali il mese precedente sono stati rilasciati titoli d’importazione a fini di importazioni fuori contingente. 2.   Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di prodotti, in chilogrammi di peso prodotto o in numero di capi, suddivisi per paese d’origine, per i quali i titoli d’importazione rilasciati nel periodo compreso fra il 1o luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso non sono stati utilizzati a fini di importazioni fuori contingente. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*4). (*4)   GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.” " 2) L’ è sostituito dal seguente: “ Le notifiche di cui all’, paragrafi 1 e 2, sono effettuate utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V.” 3) L’articolo 16 bis è sostituito dal seguente: “Articolo 16 bis Le notifiche di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all’, paragrafo 3, sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*5). (*5)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.” " 4) Gli allegati II, III e IV sono soppressi.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2012/1212 — Testo vigente | Portale Normativo