Art. 3
In vigore dal 17 dic 2012
Il regolamento (CE) n. 382/2008 è così modificato:
1)
L’ è sostituito dal seguente:
“
1. Entro il decimo giorno di ogni mese gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di prodotti, in chilogrammi di peso prodotto o in numero di capi, suddivisi per paese d’origine, per i quali il mese precedente sono stati rilasciati titoli d’importazione a fini di importazioni fuori contingente.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di prodotti, in chilogrammi di peso prodotto o in numero di capi, suddivisi per paese d’origine, per i quali i titoli d’importazione rilasciati nel periodo compreso fra il 1o luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso non sono stati utilizzati a fini di importazioni fuori contingente.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*4).
(*4)
GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.”
"
2)
L’ è sostituito dal seguente:
“
Le notifiche di cui all’, paragrafi 1 e 2, sono effettuate utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V.”
3)
L’articolo 16 bis è sostituito dal seguente:
“Articolo 16 bis
Le notifiche di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all’, paragrafo 3, sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*5).
(*5)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”
"
4)
Gli allegati II, III e IV sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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