Art. 2

In vigore dal 17 dic 2012
Il regolamento (CE) n. 917/2004 è così modificato: 1) L’ è sostituito dal seguente: “ Nei programmi nazionali di cui all’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*2) (di seguito denominati “programmi apicoli”) figurano in particolare: a) la descrizione della situazione del settore, in modo da consentire l’aggiornamento periodico dei dati strutturali contenuti nello studio di cui all’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1234/2007, relativi in particolare a: i) numero totale di apicoltori; ii) numero di apicoltori professionali con oltre 150 alveari ciascuno; iii) numero totale di alveari; iv) produzione di miele; v) elenco degli obiettivi del programma; b) fornisce una descrizione precisa delle azioni, con la stima dei costi e il piano di finanziamento, ripartito per esercizio annuale a livello nazionale e regionale, secondo le seguenti voci: i) assistenza tecnica agli apicoltori; ii) lotta contro la varroasi; iii) razionalizzazione della transumanza; iv) analisi del miele; v) ripopolamento delle arnie; vi) programmi di ricerca applicata; c) riferimento alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; d) elenco delle organizzazioni rappresentative e delle cooperative del settore apicolo che collaborano con l’autorità competente dello Stato membro per l’elaborazione dei programmi apicoli; e) modalità di verifica e di valutazione dei programmi apicoli. (*2)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.” " 2) All’, il terzo comma è sostituito dal seguente: “Entro il 15 dicembre di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione una sintesi dell’attuazione delle spese, suddivisa in base alle voci di cui all’, lettera b).” (3) È inserito il seguente articolo 6 bis: “Articolo 6 bis Le notifiche di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*3). (*3)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.” "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:1212:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2012/1212 — Testo vigente | Portale Normativo