Art. 2
In vigore dal 17 dic 2012
Il regolamento (CE) n. 917/2004 è così modificato:
1)
L’ è sostituito dal seguente:
“
Nei programmi nazionali di cui all’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*2) (di seguito denominati “programmi apicoli”) figurano in particolare:
a)
la descrizione della situazione del settore, in modo da consentire l’aggiornamento periodico dei dati strutturali contenuti nello studio di cui all’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1234/2007, relativi in particolare a:
i)
numero totale di apicoltori;
ii)
numero di apicoltori professionali con oltre 150 alveari ciascuno;
iii)
numero totale di alveari;
iv)
produzione di miele;
v)
elenco degli obiettivi del programma;
b)
fornisce una descrizione precisa delle azioni, con la stima dei costi e il piano di finanziamento, ripartito per esercizio annuale a livello nazionale e regionale, secondo le seguenti voci:
i)
assistenza tecnica agli apicoltori;
ii)
lotta contro la varroasi;
iii)
razionalizzazione della transumanza;
iv)
analisi del miele;
v)
ripopolamento delle arnie;
vi)
programmi di ricerca applicata;
c)
riferimento alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
d)
elenco delle organizzazioni rappresentative e delle cooperative del settore apicolo che collaborano con l’autorità competente dello Stato membro per l’elaborazione dei programmi apicoli;
e)
modalità di verifica e di valutazione dei programmi apicoli.
(*2)
GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.”
"
2)
All’, il terzo comma è sostituito dal seguente:
“Entro il 15 dicembre di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione una sintesi dell’attuazione delle spese, suddivisa in base alle voci di cui all’, lettera b).”
(3)
È inserito il seguente articolo 6 bis:
“Articolo 6 bis
Le notifiche di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*3).
(*3)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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