Art. 1

In vigore dal 17 dic 2012
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato: 1) All’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco degli operatori riconosciuti suddivisi tra operatori riconosciuti che hanno dato l’assenso di cui al paragrafo 2 e altri operatori riconosciuti. Tale notifica contiene il numero di riconoscimento, il nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica degli operatori riconosciuti.” 2) L’articolo 39 è soppresso. 3) All’articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dei controlli effettuati in conformità dell’allegato IV per ogni trimestre, entro il decimo giorno del mese successivo. La notifica contiene le seguenti informazioni: a) informazioni generali: i) nome del fabbricante di burro; ii) codice di identificazione della partita; iii) peso della partita in kg; iv) data dei controlli (giorno/mese/anno); b) controllo del peso: i) peso del campione su base casuale (numero di cartoni); ii) dati relativi alla media: — media aritmetica del peso netto per scatola in kg (come specificata nel certificato IMA 1 – casella 9), — media aritmetica del peso netto delle scatole campione in kg, — se la media aritmetica del peso netto determinato nell’Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì); iii) dati relativi alle deviazioni standard: — deviazione standard del peso netto per scatola in kg (come specificata nel certificato IMA 1 – casella 9), — deviazione standard del peso netto delle scatole campione (kg), — se la deviazione standard del peso netto determinato nell’Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì); c) controllo del tenore di materie grasse: i) peso del campione su base casuale (numero di cartoni); ii) dati relativi alla media: — media aritmetica del tenore percentuale di materia grassa delle scatole campione, — se la media aritmetica del tenore di materie grasse determinato nell’Unione supera l’84,4% (N = no, S = sì).” 4) L’articolo 45 è sostituito dal seguente: “Articolo 45 Nell’ambito dei contingenti tariffari d’importazione, gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006.” (5) È inserito il seguente articolo 45 bis: “Articolo 45 bis Le notifiche di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all’articolo 15, all’articolo 35 bis, paragrafo 1, e all’articolo 45, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1). (*1)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.” " (6) Gli allegati V e XIV sono soppressi.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2012/1212 — Testo vigente | Portale Normativo