Art. 6
In vigore dal 17 dic 2012
Il regolamento (CE) n. 610/2009 è così modificato:
1)
all’articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006.
3. Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*8) e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.
(*8)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”
"
2)
Gli allegati V, VI e VII sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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