Art. 1
In vigore dal 17 dic 2012
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:
1)
All’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
“3. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco degli operatori riconosciuti suddivisi tra operatori riconosciuti che hanno dato l’assenso di cui al paragrafo 2 e altri operatori riconosciuti. Tale notifica contiene il numero di riconoscimento, il nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica degli operatori riconosciuti.”
2)
L’articolo 39 è soppresso.
3)
All’articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dei controlli effettuati in conformità dell’allegato IV per ogni trimestre, entro il decimo giorno del mese successivo. La notifica contiene le seguenti informazioni:
a)
informazioni generali:
i)
nome del fabbricante di burro;
ii)
codice di identificazione della partita;
iii)
peso della partita in kg;
iv)
data dei controlli (giorno/mese/anno);
b)
controllo del peso:
i)
peso del campione su base casuale (numero di cartoni);
ii)
dati relativi alla media:
—
media aritmetica del peso netto per scatola in kg (come specificata nel certificato IMA 1 – casella 9),
—
media aritmetica del peso netto delle scatole campione in kg,
—
se la media aritmetica del peso netto determinato nell’Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);
iii)
dati relativi alle deviazioni standard:
—
deviazione standard del peso netto per scatola in kg (come specificata nel certificato IMA 1 – casella 9),
—
deviazione standard del peso netto delle scatole campione (kg),
—
se la deviazione standard del peso netto determinato nell’Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);
c)
controllo del tenore di materie grasse:
i)
peso del campione su base casuale (numero di cartoni);
ii)
dati relativi alla media:
—
media aritmetica del tenore percentuale di materia grassa delle scatole campione,
—
se la media aritmetica del tenore di materie grasse determinato nell’Unione supera l’84,4% (N = no, S = sì).”
4)
L’articolo 45 è sostituito dal seguente:
“Articolo 45
Nell’ambito dei contingenti tariffari d’importazione, gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006.”
(5)
È inserito il seguente articolo 45 bis:
“Articolo 45 bis
Le notifiche di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all’articolo 15, all’articolo 35 bis, paragrafo 1, e all’articolo 45, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1).
(*1)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”
"
(6)
Gli allegati V e XIV sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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