Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 dic 2012
Il regolamento (CE) n. 748/2008 è così modificato: 1) all’articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2.   Entro il diciassettesimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese di origine. 3.   I titoli di importazione sono rilasciati tra il 25o giorno e la fine del mese in cui sono state presentate le domande.” 2) L’articolo 9 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri notificano alla Commissione: a) entro il 10 agosto, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel mese precedente, relativi ai quantitativi di cui all’, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento; b) entro il 31 agosto successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale, relativi ai quantitativi di cui all’, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento; c) entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006.” b) Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Le notifiche relative ai quantitativi di cui all’, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*6). (*6)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.” " (3) Gli allegati IV, V e VI sono soppressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:1212:oj#art-4