Art. 9

In vigore dal 9 nov 2012
1.   La durata di validità dell’autorizzazione di esportazione non può eccedere dodici mesi dalla data del rilascio. 2.   In caso di domanda di temporanea esportazione, le autorità competenti possono fissare il termine entro il quale i beni culturali devono essere reimportati nello Stato membro emittente. 3.   Quando la licenza di esportazione risulti scaduta e non utilizzata, il titolare rinvia immediatamente all’autorità emittente tutti gli esemplari in suo possesso.
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