Art. 14

In vigore dal 9 nov 2012
La licenza è presentata a corredo della dichiarazione di esportazione. L’autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In tal caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.
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