Art. 15

In vigore dal 9 nov 2012
1.   L’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione accerta che la licenza sia presentata unitamente a un elenco dei beni culturali da esportare, descritti anche nella dichiarazione di esportazione. L’elenco è redatto su carta intestata dell’istituzione, e ogni pagina è firmata da una delle persone appartenenti all’istituzione e il cui nome figura nella licenza. Ciascuna pagina deve recare inoltre la medesima impronta del timbro dell’istituzione apposta sulla licenza. Nella casella 44 della dichiarazione di esportazione deve figurare un riferimento alla licenza. 2.   La licenza è allegata all’esemplare numero 3 del documento amministrativo unico e accompagna il bene culturale all’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’Unione. Quando l’esemplare numero 3 del documento amministrativo unico viene messo a disposizione dell’esportatore o del suo rappresentante, la licenza gli viene messa a disposizione e può essere riutilizzata.
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