Art. 11

In vigore dal 9 nov 2012
La licenza è presentata a corredo di una dichiarazione scritta d’esportazione o, in altri casi, deve poter essere esibita su richiesta al fine di essere esaminata unitamente ai beni culturali. L’autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In tal caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.
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