Art. 8

In vigore dal 9 nov 2012
1.   L’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione si assicura che gli enunciati di cui alla dichiarazione di esportazione o, se del caso, al carnet ATA, corrispondano a quelli figuranti nell’autorizzazione di esportazione e che un riferimento a quest’ultima compaia nella casella 44 della dichiarazione di esportazione o sul talloncino del carnet ATA. Detto ufficio prende le misure adeguate per l’identificazione. Tali misure possono consistere nell’apposizione di un sigillo, o di un timbro dell’ufficio della dogana. L’esemplare della licenza di esportazione da rinviare all’autorità emittente è allegato all’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico. 2.   Dopo aver compilato la casella 23 degli esemplari 2 e 3, l’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione consegna al dichiarante o al suo rappresentante l’esemplare destinato al titolare. 3.   L’esemplare della licenza da rinviare all’autorità emittente deve accompagnare la spedizione fino all’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’Unione. Detto ufficio appone il suo timbro nella casella 26 di tale esemplare e lo restituisce all’autorità emittente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:1081:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo