Art. 4

In vigore dal 9 nov 2012
1.   Salvo il paragrafo 3, per ciascuna spedizione di beni culturali è rilasciata una licenza d’esportazione distinta. 2.   Ai sensi del paragrafo 1, la spedizione può riguardare un unico bene culturale o più beni culturali. 3.   Quando la spedizione è composta da più beni culturali, spetta alle autorità competenti determinare se sia opportuno rilasciare una o più licenze di esportazione per la spedizione stessa.
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