Art. 3

In vigore dal 9 nov 2012
1.   Le licenze normali sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura all’allegato I. La carta da usare per il formulario dev’essere priva di paste meccaniche, di colore bianco, collata per scritture, e avere un peso minimo di 55 g/m2. 2.   Il formato dei formulari è di 210 mm × 297 mm. 3.   I formulari sono stampati o compilati mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali dell’Unione designata dall’autorità competente dello Stato membro emittente. L’autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In questo caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza. 4.   Spetta agli Stati membri: a) stampare o far stampare il formulario che deve recare il nome e l’indirizzo del tipografo o un contrassegno che ne consenta l’identificazione; b) prendere le disposizioni necessarie al fine di evitare la falsificazione del formulario. Le informazioni sui mezzi di identificazione applicati a tale scopo dagli Stati membri sono trasmesse ai servizi della Commissione per essere comunicate alle autorità competenti degli altri Stati membri. 5.   Il formulario deve essere compilato preferibilmente mediante un procedimento meccanico o elettronico. Il formulario di domanda può tuttavia essere compilato a mano, in modo leggibile; in quest’ultimo caso, deve essere compilato con inchiostro e in stampatello. Indipendentemente dal procedimento utilizzato non deve contenere né raschiature, né aggiunte, né altre alterazioni.
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