Art. 2
In vigore dal 9 nov 2012
1. La licenza normale è di regola utilizzata per tutte le esportazioni soggette al regolamento (CE) n. 116/2009.
Tuttavia, ogni Stato membro interessato può indicare se intende o meno rilasciare licenze aperte specifiche o generali da utilizzare qualora siano soddisfatte le condizioni specifiche previste per tali documenti conformemente agli .
2. Una licenza aperta specifica copre la ripetuta esportazione temporanea di uno specifico bene culturale da parte di una determinata persona o ente, conformemente all’.
3. Una licenza aperta generale copre le esportazioni temporanee di beni culturali appartenenti alla collezione permanente di un museo o di un’altra istituzione, conformemente all’.
4. Uno Stato membro può revocare in qualsiasi momento una licenza aperta, specifica o generale, se le condizioni alle quali tale licenza era stata rilasciata non sono più soddisfatte. Qualora la licenza rilasciata non sia stata recuperata e possa essere utilizzata in modo irregolare, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.
5. Gli Stati membri possono adottare, sul loro territorio nazionale, qualsiasi misura ritenuta ragionevolmente necessaria per il controllo dell’utilizzo delle licenze aperte da essi stessi rilasciate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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