Art. 10

In vigore dal 9 nov 2012
1.   Una licenza aperta specifica può essere rilasciata per un bene culturale specifico suscettibile di essere esportato temporaneamente e periodicamente al di fuori dell’Unione per essere utilizzato e/o esposto in un paese terzo. Il bene culturale deve essere di proprietà, o in legittimo possesso della specifica persona o ente che utilizza o espone tale bene. 2.   La licenza può essere rilasciata solamente se le autorità preposte al rilascio hanno la certezza che la persona o l’ente interessato offrono tutte le garanzie ritenute necessarie per il rientro del bene culturale nell’Unione in buone condizioni e che il bene può essere descritto o contrassegnato in modo tale da non dare adito a dubbi, al momento della sua esportazione temporanea, in merito alla sua identificazione rispetto a quanto indicato nella licenza aperta specifica. 3.   Il periodo di validità della licenza non può essere superiore a cinque anni.
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