Art. 262

Disposizioni specifiche relative alle soglie e modalità di aggiudicazione degli appalti esterni

In vigore dal 29 ott 2012
Disposizioni specifiche relative alle soglie e modalità di aggiudicazione degli appalti esterni ( del regolamento finanziario) 1.   Gli articoli da 123 a 126, a eccezione delle definizioni, l’, paragrafi 3 e 4, l’, gli articoli da 134 a 137, l’, paragrafi da 3 a 6, l’, paragrafo 4, l’, paragrafo 2, gli articoli da 152 a 158, l’ e l’ del presente regolamento non si applicano agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici o per loro conto ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento finanziario. L’attuazione delle disposizioni in materia di appalti del presente capo è oggetto di una decisione della Commissione, così come i controlli adeguati che l’ordinatore responsabile deve svolgere quando l’amministrazione aggiudicatrice non è la Commissione. 2.   In caso d’inosservanza delle procedure previste dalle disposizioni di cui al paragrafo 1, le spese relative alle operazioni in causa non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione. 3.   Il presente capo non si applica alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario quando, eseguiti i controlli di cui all’ del regolamento finanziario, la Commissione le ha autorizzate ad applicare le loro procedure d’aggiudicazione di appalti.
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Disposizioni specifiche relative alle soglie e modalità di aggiudicazione degli appalti esterni (Art. 262 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo