Art. 148

Capacità tecnica e professionale

In vigore dal 29 ott 2012
Capacità tecnica e professionale (, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1.   La capacità tecnica e professionale degli operatori economici è valutata e verificata a norma dei paragrafi 2 e 3. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici che hanno per oggetto forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, la prestazione di servizi e/o l’esecuzione di lavori, tale capacità è valutata in particolare con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. 2.   La capacità tecnica e professionale degli operatori economici può essere documentata a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e della destinazione delle forniture, dei servizi da prestare o dei lavori da eseguire, da uno o più dei seguenti documenti: a) indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell’imprenditore e/o dei dirigenti dell’impresa, in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi o della condotta dei lavori; b) presentazione di un elenco di quanto segue: i) principali servizi e forniture effettuati nel corso degli ultimi tre anni, con indicazione di importo, data e destinatario, pubblico o privato; ii) lavori eseguiti nel corso degli ultimi cinque anni, con indicazione di importo, data e luogo; c) descrizione dell’equipaggiamento tecnico, dell’attrezzatura e del materiale che l’impresa utilizzerà per eseguire l’appalto di servizi o di lavori; d) descrizione dell’attrezzatura tecnica e delle misure adottate per garantire la qualità delle forniture e dei servizi, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell’impresa; e) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici, che facciano o no parte integrante dell’impresa, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità; f) per quanto riguarda le forniture: campioni, descrizioni e/o fotografie autentiche e/o certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei prodotti alle specifiche o alle norme in vigore; g) dichiarazione indicante l’organico medio annuo del prestatore di servizi o dell’imprenditore e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni; h) indicazione della quota dell’appalto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare; i) per gli appalti pubblici di lavori e di servizi e unicamente nei casi appropriati, indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione dell’appalto. Se il destinatario dei servizi e forniture di cui al primo comma, lettera b), punto i), era un’amministrazione aggiudicatrice, gli operatori economici forniscono la prova di detti servizi e forniture sotto forma di certificati rilasciati o vistati dall’autorità competente. Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), l’elenco dei lavori più importanti è accompagnato da certificati attestanti la corretta esecuzione secondo le norme del mestiere e regolarmente portati a termine. 3.   Qualora i servizi da prestare o i prodotti da fornire siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, la capacità tecnica e professionale può essere documentata mediante una verifica eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il prestatore di servizi o il fornitore è stabilito, purché tale organismo acconsenta. La verifica verte sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e sulle capacità di produzione del fornitore e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui essi dispongono, nonché sulle misure che adottano per controllare la qualità. 4.   Quando chiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulla serie di norme europee in materia e certificati da organismi accreditati. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici che non hanno accesso a tali certificati o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini. 5.   Quando chiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o norme di gestione ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento al sistema di ecogestione e audit dell’Unione o ad altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) ovvero ad altre norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificate da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale prodotte dagli operatori economici. 6.   Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all’amministrazione aggiudicatrice che per l’esecuzione dell’appalto disporrà delle risorse necessarie, ad esempio presentando l’impegno di tali soggetti di mettere a sua disposizione le risorse in questione. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici ai sensi dell’, paragrafo 5, può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. 7.   Nel caso di appalti di lavori, di servizi e di lavori di posa in opera e installazione nel quadro di un appalto di fornitura, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all’, paragrafo 6, da un partecipante a tale raggruppamento. 8.   L’amministrazione aggiudicatrice può ritenere che gli operatori economici non eseguiranno l’appalto con un adeguato standard di qualità quando essa accerti che questi ultimi hanno conflitti di interesse che possono influire negativamente sull’esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2012:1268:oj#art-148

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo