Art. 263
Pubblicità e non discriminazione
In vigore dal 29 ott 2012
Pubblicità e non discriminazione
( del regolamento finanziario)
1. La Commissione prende le misure atte a garantire, a parità di condizioni, la partecipazione più ampia possibile alle gare relative agli appalti finanziati dall’Unione. A tal fine, occorre in particolare quanto segue:
a)
garantire in modo adeguato ed entro termini soddisfacenti la pubblicazione degli avvisi di preinformazione, dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione;
b)
eliminare qualsiasi pratica discriminatoria o qualsiasi specifica tecnica di natura tale da ostacolare un’ampia partecipazione, a parità di condizioni, delle persone fisiche e giuridiche di cui all’ del regolamento finanziario.
2. L’, paragrafo 5, l’, paragrafo 3, e l’, paragrafo 4, non pregiudicano il ricorso all’approvvigionamento elettronico.
Storico versioni
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