Art. 261

Definizioni

In vigore dal 29 ott 2012
Definizioni ( del regolamento finanziario) 1.   Gli appalti di servizi comprendono gli appalti di studi e di assistenza tecnica. Si tratta di un appalto di studi quando il contratto concluso tra il prestatore di servizi e l’amministrazione aggiudicatrice riguarda, tra l’altro, gli studi attinenti all’individuazione e alla preparazione dei progetti, gli studi di fattibilità, gli studi economici e di mercato, gli studi tecnici, le valutazioni e i controlli. Si tratta di un appalto di assistenza tecnica quando il prestatore di servizi è incaricato di esercitare una funzione consultiva, oppure è chiamato ad assumere la direzione o la supervisione di un progetto o a mettere a disposizione gli esperti precisati nell’appalto. 2.   Quando un paese terzo dispone di personale di gestione qualificato nella sua amministrazione o entità a partecipazione pubblica, gli appalti possono essere eseguiti direttamente da tali uffici o entità in economia.
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Definizioni (Art. 261 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo