Art. 263 · Pubblicità e non discriminazione

Art. 263

Pubblicità e non discriminazione

In vigore dal 29 ott 2012
Pubblicità e non discriminazione ( del regolamento finanziario) 1.   La Commissione prende le misure atte a garantire, a parità di condizioni, la partecipazione più ampia possibile alle gare relative agli appalti finanziati dall’Unione. A tal fine, occorre in particolare quanto segue: a) garantire in modo adeguato ed entro termini soddisfacenti la pubblicazione degli avvisi di preinformazione, dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione; b) eliminare qualsiasi pratica discriminatoria o qualsiasi specifica tecnica di natura tale da ostacolare un’ampia partecipazione, a parità di condizioni, delle persone fisiche e giuridiche di cui all’ del regolamento finanziario. 2.   L’, paragrafo 5, l’, paragrafo 3, e l’, paragrafo 4, non pregiudicano il ricorso all’approvvigionamento elettronico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2012:1268:oj#art-263