Art. 61

Trasferimenti e operazioni di conversione

In vigore dal 29 ott 2012
Trasferimenti e operazioni di conversione ( del regolamento finanziario) Salvo il disposto dell’, il contabile effettua i trasferimenti tra i conti che ha aperto in nome dell’istituzione presso organismi finanziari e le operazioni di conversione delle valute.
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Trasferimenti e operazioni di conversione (Art. 61 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo