Art. 68

Scelta degli amministratori degli anticipi

In vigore dal 29 ott 2012
Scelta degli amministratori degli anticipi ( del regolamento finanziario) Gli amministratori degli anticipi sono scelti tra i funzionari o, se necessario e soltanto in casi debitamente motivati, tra gli altri agenti. Gli amministratori degli anticipi sono scelti in base alle loro conoscenze, attitudini e competenze particolari comprovate da titolo o da idonea esperienza professionale o risultanti da un programma di formazione adeguato.
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Scelta degli amministratori degli anticipi (Art. 68 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo