Art. 67

Condizioni per la creazione e i pagamenti

In vigore dal 29 ott 2012
Condizioni per la creazione e i pagamenti ( del regolamento finanziario) 1.   La decisione di istituire una cassa di anticipi e di designare un amministratore degli anticipi, nonché la decisione che modifica le condizioni di esercizio di una cassa di anticipi, stabiliscono in particolare quanto segue: a) l’oggetto e l’importo massimo dell’anticipo iniziale che può essere accordato; b) l’eventuale apertura di un conto bancario o di un conto corrente postale a nome dell’istituzione; c) la natura e l’importo massimo di ogni spesa che può essere pagata o incassata dall’amministratore degli anticipi in relazione a terzi; d) la periodicità e le modalità di presentazione dei documenti giustificativi e la trasmissione di tali documenti giustificativi all’ordinatore a fini di regolarizzazione; e) le modalità di un’eventuale ricostituzione dell’anticipo; f) la regolarizzazione delle operazioni della cassa di anticipi da parte dell’ordinatore entro la fine del mese successivo, al fine di assicurare il ravvicinamento tra il saldo contabile e il saldo bancario; g) la durata di validità dell’autorizzazione data dal contabile all’amministratore degli anticipi; h) l’identità dell’amministratore degli anticipi designato. 2.   Nelle proposte di decisione che istituiscono una cassa di anticipi l’ordinatore responsabile veglia a quanto segue: a) a che si faccia ricorso in via prioritaria al bilancio quando esiste un accesso al sistema informatico contabile centrale; b) a che si ricorra alle casse di anticipi unicamente in casi giustificati. L’importo massimo che l’amministratore degli anticipi può pagare, quando è materialmente impossibile o inefficiente effettuare operazioni di pagamento mediante le procedure di bilancio, non supera 60 000 EUR per ogni spesa. 3.   I pagamenti a terzi possono essere effettuati dall’amministratore degli anticipi soltanto sulla base ed entro i limiti di quanto segue: a) impegni di bilancio e giuridici preliminari, firmati dall’ordinatore responsabile; b) saldo positivo residuo della cassa di anticipi, in cassa o in banca. 4.   I pagamenti della cassa di anticipi possono essere effettuati mediante bonifico bancario, anche con il sistema di addebito diretto di cui all’ del regolamento finanziario, mediante assegno o mediante altri mezzi di pagamento, comprese le carte di debito, secondo le istruzioni impartite dal contabile. 5.   I pagamenti effettuati sono seguiti da decisioni formali di liquidazione finale e/o da ordini di pagamento di regolarizzazione firmati dall’ordinatore responsabile.
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Condizioni per la creazione e i pagamenti (Art. 67 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo